Lo statuto.
L‘Associazione Archeosofica è una libera associazione e scuola culturale fra studiosi e sperimentatori di cultura fisica e spirituale o ascetica ai fini di collaborare per la bonifica totale della persona umana; essa si prefigge i seguenti scopi:
Art. 3. L’Associazione è apartitica, apolitica e indipendente: non si appoggia ad alcun partito politico e rifugge da qualsiasi propaganda materiale e spirituale che abbia rapporti con qualsiasi idea politica.
Art. 4. L’Associazione tiene vivi fra i soci l’amore della Patria ed il senso dell’onore e del dovere in ogni atto della vita privata o pubblica.
Art. 5. Il Presidente ha durata in carica quinquennale, rieleggibile. A lui spetta la rappresentanza dell’Associazione e la dirigenza congiuntamente e disgiuntamente al Consiglio Direttivo. Il Presidente verrà eletto dai soci iscritti all’Associazione in quel momento nei diversi Gruppi o Sezioni, i quali hanno la facoltà di delegare uno o più rappresentanti in proporzione dei soci iscritti uno per ogni dieci iscritti , per lo svolgimento di un congresso (assemblea generale) presso la Sede centrale nel quale si delibererà a votazione di maggioranza e democraticamente.
Art. 6. Il Consiglio Direttivo ha durata in carica quinquennale, rieleggibile ed è composto di tre membri. Affianca il Presidente nella funzione direttiva e rappresentativa. Le modalità di elezione del Consiglio Direttivo sono le medesime usate per l’elezione del Presidente.
Art. 7. L’Assemblea dei soci delibera per l’elezione o rielezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, per la modifica dello statuto, per l’approvazione del rendiconto annuale e, comunque, ogniqualvolta il Presidente lo richieda. L’Assemblea Generale è costituita dai soci iscritti, ciascun socio in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto ad un voto ed è qualificato per essere eletto alle cariche amministrative; è ammessa la facoltà di delega.
Art. 8. Nei Comuni in cui abbiano chiesto l’iscrizione più di otto persone è consentita dietro autorizzazione del Presidente la costituzione di una sezione del Sodalizio che, secondo le istruzioni, norme e direttive del Presidente stesso svolgeranno attività in conformità dei principi statutari. I segretari delle rispettive sezioni, designati dal Presidente, sono tenuti a rendere conto al Presidente di ogni attività, iniziative ed azioni svolte in rapporto alle finalità statutarie e renderanno conto semestralmente delle rispettive situazioni finanziarie delle Sezioni. I segretari di sezione, inoltre, sono direttamente responsabili per le obbligazioni assunte dalle sezioni da loro dirette nei confronti di terzi (pagamento canoni di locazione, mutui, pagamento utenze ecc.). Ogni obbligazione dovrà essere presa in proprio nome e per proprio conto dai segretari di sezione fermo restando il divieto di retribuzione per le prestazioni svolte in favore dell’Associazione, essendo queste prestate gratuitamente e volontariamente. Ai segretari possono venire affiancati dei vice-segretari. Nessun segretario o socio può agire in rappresentanza dell’Associazione se non munito di espressa delega scritta emessa dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
Art. 9. L’iscrizione a domanda nelle rispettive sezioni, è annotata nel registro dei soci e comporta la consegna di una tessera annuale agli interessati mediante il pagamento della quota sociale, ai soci può altresì essere richiesto di contribuire al rimborso di spese sia per la sezione di appartenenza e sia per la Presidenza. Tale somma sarà stabilita dai segretari di Sezione. La quota non è trasmissibile né rivalutabile. Sono, inoltre, escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
Art. 10. Ogni sei mesi il Capo o Segretario della Sezione compilerà una relazione su tutto l’operato della Sezione stessa, operato che avrà la conferma, oppure eventualmente le osservazioni del caso da parte della Presidenza e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convocherà una volta all’anno l’Assemblea dei soci, al fine di far esporre a tutti i segretari di sezione una relazione sulle attività svolte e sul bilancio della propria sezione. In tale ambito verrà presentato anche il bilancio e rendiconto generale dell’intera Associazione.
Art. 11. Il fondo comune dell’Associazione è costituito: da ogni bene economico mobile e immobile conferito dai soci, donazioni, sovvenzioni, contributi statali e comunitari, sponsorizzazioni ecc., purché vengano impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione. In caso di scioglimento anticipato dell’Associazione sarà indetta un’Assemblea Straordinaria che determinerà le modalità di destinazione e/o divisione del fondo ad associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23/12/1996 n. 662. Vige, in ogni caso, il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione.
Art. 12. I Soci a seconda dei requisiti posseduti sono compresi in una delle seguenti categorie all’infuori dei soci fondatori:
Art. 13. La qualifica di socio si perde:
Art. 14. L’Associazione tra gli strumenti per la divulgazione e lo sviluppo dell’Archeosofia può promuovere, eventi, mostre, manifestazioni, concerti e quanto altro purché si rispetti il carattere non lucrativo della stessa. Può, altresì, istituire delle associazioni organicamente collegate con il precipuo scopo della diffusione e specializzazione di alcune branche dell’Archeosofia. Tali associazioni saranno dipendenti dai principi fondamentali espressi dagli artt. 1-2-3-4 del presente Statuto dai quali non potranno discostarsi, ma agiranno in via autonoma e sotto la propria responsabilità. Lo Statuto di tali associazioni dovrà essere sottoposto all’esame del Presidente e del Consiglio direttivo dell’Associazione Archeosofica per il controllo della legittimità e congruità statutaria.
Art. 15. L’emblema dell’Associazione consiste in tre cerchi con al centro una caravella vogante a vela spiegata di cinque remi su mare agitato il tutto al naturale accompagnata in capo da tre stelle a cinque punte d’oro, e con la scritta tra il secondo e il terzo cerchio: “ASSOCIAZIONE ARCHEOSOFICA” Norma di chiusura Si considerano fondanti ed alla base dei principi dell’Associazione Archeosofica: il primo comma dell’art. 1, così come l’intero contenuto degli artt. N. 2, 3, 4, del presente Statuto. Pertanto i suddetti articoli non possono essere in alcun modo modificati, interpolati o estromessi. Qualora dovessero venire sostituiti o eliminati, si dovrà considerare venuta meno la stessa Associazione e procedere al suo scioglimento anticipato. Per quanto riguarda gli altri articoli, le proposte di modifica allo Statuto, promosse da almeno un quinto dei soci, potranno essere presentate al Presidente ed al Consiglio Direttivo, i quali convocheranno l’Assemblea dei soci. Le relative deliberazioni saranno approvate dall’Assemblea con la partecipazione dei tre quarti dei soci, ferme restando le modalità di rappresentanza di cui all’ art. 7, ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.
Approvato dall’Assemblea Generale dei Soci tenuta a Pistoia il 29/05/2006
Il Presidente
(Alessandro Benassai)
Il Consiglio Direttivo
(Barbara Pucci)
(Stefano Fabbroni)
(Alberto Fusi)